Scaduto
Gara #1044
Procedura aperta per l'affidamento della fornitura a noleggio e manutenzione ordinaria di n. 30 sistemi di esazione delle tariffe tramite parcometri nelle aree di parcheggio a pagamento del Comune di Macerata, per il periodo di 36 mesi con possibilità di riscatto al termineInformazioni appalto
24/04/2026
Aperta
Forniture
€ 339.000,00
PANDURI SIMONE
Categorie merceologiche
34926 - Attrezzature per il controllo dei parcheggi
Lotti
1
BB5A7290D3
G80I26000010005
Qualità prezzo
Procedura aperta per l'affidamento della fornitura a noleggio e manutenzione ordinaria di n. 30 sistemi di esazione delle tariffe tramite parcometri nelle aree di parcheggio a pagamento del Comune di Macerata, per il periodo di 36 mesi con possibilità di riscatto al termine
Procedura aperta per l'affidamento della fornitura a noleggio e manutenzione ordinaria di n. 30 sistemi di esazione delle tariffe tramite parcometri nelle aree di parcheggio a pagamento del Comune di Macerata, per il periodo di 36 mesi con possibilità di riscatto al termine
€ 335.340,00
€ 15.911,00
€ 660,00
Commissione valutatrice
DETERMINA N.140
25/05/2026
|
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259.63 kB |
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| PANDURI | SIMONE | PRESIDENTE |
| COSTANTINI | EMANUELE | COMPONENTE |
| SGARIGLIA | BETTI | COMPONENTE |
Scadenze
11/05/2026 12:00
25/05/2026 09:00
25/05/2026 09:30
Allegati
|
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50.50 kB | |
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1.21 MB | |
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1.00 MB | |
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585.89 kB | |
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1.19 MB | |
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190.60 kB | |
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01-disciplinare-di-gara.pdf.p7m SHA-256: 2e37093957880eb875ad70845a529db65d9b20cf2ef7d844a77a87144c4d25aa 24/04/2026 10:34 |
1.26 MB |
Chiarimenti
27/04/2026 11:16
Quesito #1
Spett.le Stazione Appaltante,
con riferimento alla procedura in oggetto si richiedono i seguenti chiarimenti rispetto al capitolato speciale d’appalto e al disciplinare di gara:
Con riferimento al capitolato tecnico, art.2, in merito alle dimensioni minime previste (H1580 x L420 x P325 mm ±5%) , si evidenzia che tale specifica non trova alcun fondamento nella UNI EN 12414:2020, che non prevede limiti dimensionali ma esclusivamente requisiti prestazionali. La previsione risulta invece perfettamente coincidente con le caratteristiche di un unico prodotto presente sul mercato, riconducibile al produttore (omissis), determinando una restrizione evidente della concorrenza in violazione dell’art. 68 del D.Lgs. 36/2023 e dei principi di proporzionalità e massima partecipazione.Analoga criticità si riscontra nel criterio premiale del disciplinare di gara relativo al display superiore agli 11 pollici, che risulta di fatto soddisfatto esclusivamente dal medesimo operatore (display 11,2”), configurando un vantaggio competitivo selettivo non giustificato.
La giurisprudenza più recente (Consiglio di Stato 2024–2026) ha chiarito che le specifiche tecniche e i criteri di valutazione non possono essere costruiti in modo tale da favorire, anche indirettamente, un singolo operatore e devono sempre consentire soluzioni equivalenti.
Alla luce di quanto sopra, si chiede di chiarire se tali previsioni debbano intendersi quali refusi e di confermare che saranno accettati parcometri di qualsiasi dimensione (sia display, che dimensione strutturale) purché equivalenti sotto il profilo funzionale.
con riferimento alla procedura in oggetto si richiedono i seguenti chiarimenti rispetto al capitolato speciale d’appalto e al disciplinare di gara:
Con riferimento al capitolato tecnico, art.2, in merito alle dimensioni minime previste (H1580 x L420 x P325 mm ±5%) , si evidenzia che tale specifica non trova alcun fondamento nella UNI EN 12414:2020, che non prevede limiti dimensionali ma esclusivamente requisiti prestazionali. La previsione risulta invece perfettamente coincidente con le caratteristiche di un unico prodotto presente sul mercato, riconducibile al produttore (omissis), determinando una restrizione evidente della concorrenza in violazione dell’art. 68 del D.Lgs. 36/2023 e dei principi di proporzionalità e massima partecipazione.Analoga criticità si riscontra nel criterio premiale del disciplinare di gara relativo al display superiore agli 11 pollici, che risulta di fatto soddisfatto esclusivamente dal medesimo operatore (display 11,2”), configurando un vantaggio competitivo selettivo non giustificato.
La giurisprudenza più recente (Consiglio di Stato 2024–2026) ha chiarito che le specifiche tecniche e i criteri di valutazione non possono essere costruiti in modo tale da favorire, anche indirettamente, un singolo operatore e devono sempre consentire soluzioni equivalenti.
Alla luce di quanto sopra, si chiede di chiarire se tali previsioni debbano intendersi quali refusi e di confermare che saranno accettati parcometri di qualsiasi dimensione (sia display, che dimensione strutturale) purché equivalenti sotto il profilo funzionale.
07/05/2026 09:52
Risposta
Si riscontra il quesito posto da un operatore economico chiarendo quanto segue:
1. La scelta delle dimensioni minime del parcometro sono dettate dalla necessità di garantire una maggiore solidità dell’installazione, una maggiore ampiezza del vano interno e una migliore visibilità da parte dell’utenza che deve poter rintracciare il parcometro più vicino al fine di procedere con il pagamento della sosta;
2. Il criterio premiale relativo al display superiore agli 11 pollici è stato inserito in quanto un display più ampio facilita la leggibilità delle varie indicazioni da parte dell’utenza che deve procedere con il pagamento della sosta
Peraltro bisogna tener conto che le caratteristiche minime ed i criteri premiali individuati rispondono a specifiche esigenze della Stazione Appaltante
La partecipazione alla procedura di gara è aperta a produttori, rivenditori, installatori e manutentori, quindi la platea di operatori economici che possono partecipare alla procedura si può ritenere ampia.
1. La scelta delle dimensioni minime del parcometro sono dettate dalla necessità di garantire una maggiore solidità dell’installazione, una maggiore ampiezza del vano interno e una migliore visibilità da parte dell’utenza che deve poter rintracciare il parcometro più vicino al fine di procedere con il pagamento della sosta;
2. Il criterio premiale relativo al display superiore agli 11 pollici è stato inserito in quanto un display più ampio facilita la leggibilità delle varie indicazioni da parte dell’utenza che deve procedere con il pagamento della sosta
Peraltro bisogna tener conto che le caratteristiche minime ed i criteri premiali individuati rispondono a specifiche esigenze della Stazione Appaltante
La partecipazione alla procedura di gara è aperta a produttori, rivenditori, installatori e manutentori, quindi la platea di operatori economici che possono partecipare alla procedura si può ritenere ampia.
11/05/2026 09:00
Quesito #3
Spett.le Ente ,
di seguito si riportano le richieste di chiarimenti inviate nella precedente comunicazione all'interno dell' allegato. Poichè non visibile il corretto carimento dello stesso si riportano integralmente qui sotto:
Con riferimento alla procedura in oggetto, la scrivente società intende sottoporre all’attenzione di codesta Spett.le Stazione Appaltante i seguenti quesiti, formulati al fine di garantire la massima partecipazione e la presentazione di offerte tecniche rispondenti ai principi di efficienza e risultato previsti dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici.
1. Requisiti dimensionali minimi (Art. 2 Capitolato Tecnico)
Il Capitolato Tecnico prevede dimensioni minime dei parcometri pari a H1580 x L420 x P325 mm ±5%. In merito a tale specifica, si osserva quanto segue:
La normativa UNI EN 12414, richiamata nello stesso Capitolato, definisce requisiti di carattere prestazionale (resistenza, sicurezza, usabilità) e non vincoli geometrici fissi, al fine di non precludere l'accesso a soluzioni tecnologiche avanzate che utilizzano form-factor differenti.
L'imposizione di misure millimetriche rischia di porsi in contrasto con l'art. 79, comma 13 del D.Lgs. 36/2023, il quale stabilisce che le specifiche tecniche non possono menzionare prodotti di una fabbricazione determinata che abbiano l'effetto di favorire o eliminare determinati operatori economici.
● Quesito: Si chiede di chiarire se, in virtù del principio di equivalenza, siano ammessi parcometri con dimensioni strutturali diverse, purché rispondenti ai requisiti di resistenza (IK10) e impermeabilità (IP54) richiesti e idonei all'alloggiamento della componentistica interna.
2. Pannello solare "orientabile, senza sporgenze, formando un corpo unico" (Art. 2 Capitolato Tecnico)
Riferimento normativo: Capitolato Tecnico, sezione "REQUISITI MINIMI DEI
PARCOMETRI" — "pannello solare integrato nella struttura del parcometro e orientabile,
senza sporgenze e di dimensioni che si integrano perfettamente formando un corpo unico
●Quesito: Si osserva che tale specifica attiene esclusivamente al design estetico e non alla performance energetica del dispositivo. Si chiede se siano ammessi sistemi di alimentazione solare parimenti efficienti ma con configurazione non integrata "a corpo unico", al fine di non precludere la partecipazione a OE che offrono soluzioni tecnologiche avanzate ma con design differente.
3. Punteggio premiale per dimensione display (Criterio 1.6 Disciplinare)
Il Disciplinare di Gara assegna punteggi tabellari valorizzando esclusivamente i display con diagonale maggiore o uguale a 11 pollici.
Si osserva che la leggibilità e l'interazione utente sono parametri qualitativi che dipendono dalla risoluzione e dalla tecnologia del pannello (es. retroilluminazione TFT Touch, già richiesta come base ) e non esclusivamente dalla dimensione fisica della diagonale.
Un criterio premiale "fisso" basato su una misura specifica, se non supportato da una motivazione tecnica insuperabile, potrebbe configurare un vantaggio selettivo non proporzionato rispetto all'oggetto dell'appalto, in potenziale deroga ai principi di concorrenza e proporzionalità (Art. 3 D.Lgs. 36/2023).
● Quesito: Si chiede se la Stazione Appaltante intenda rimodulare tale criterio, includendo tra le proposte migliorative anche display di dimensioni standard (es. 8' o 9')purché dotati di elevate prestazioni di luminosità e contrasto, garantendo così una più ampia platea di soluzioni equivalenti.
4. Specifica sistema di pagamento POS (Criterio 1.4 Disciplinare)
Nei criteri di valutazione viene menzionata l'implementazione di sistemi POS tipo "Ingenico".
L’art. 79 del Codice vieta il riferimento a marchi o prodotti specifici, salvo eccezioni motivate e accompagnate dalla clausola "o equivalente". Poiché la sicurezza dei pagamenti è garantita dagli standard internazionali (PCI-DSS), l'indicazione di un marchio commerciale appare eccessivamente restrittiva.
● Quesito: Si chiede di confermare che l'indicazione citata sia da intendersi meramente esemplificativa e che verranno valutate con punteggio pieno soluzioni basate su dispositivi POS di altri primari produttori, purché certificati (PCI-DSS) e dotati di tecnologia contactless.
5. Requisiti sui materiali di costruzione (Criterio 1.1 Disciplinare)
La tabella dei punteggi attribuisce 15 punti alla struttura in acciaio zincato e 25 punti alla struttura mista alluminio/acciaio inox.
Tale ripartizione assegna un peso rilevante (10 punti di scarto) a una specifica scelta costruttiva, influenzando significativamente il superamento della soglia di sbarramento di 42 punti.
● Quesito: Si chiede se siano considerati equivalenti altri trattamenti anticorrosione e materiali che garantiscano una durabilità pari o superiore ai 36 mesi di contratto , in linea con l'esigenza della S.A. di minimizzare l'usura dei componenti.
6. Requisiti di Capacità Tecnica (Art. 6.3)
Il Disciplinare richiede l'esecuzione di 5 forniture analoghe negli ultimi 10 anni, citando nell'incipit la formula del "noleggio" , ma definendo poco dopo le forniture analoghe come "fornitura, noleggio e manutenzione
● Quesito: Si chiede di confermare che, ai fini della dimostrazione del requisito, siano considerate valide anche le esperienze maturate in contratti di vendita (fornitura) con contestuale servizio di manutenzione pluriennale, pur in assenza della componente finanziaria del noleggio.
7. Coerenza con il Principio del Risultato (Art. 1 D.Lgs. 36/2023)
Il nuovo Codice pone come guida il Principio del Risultato, inteso come l'affidamento del contratto con il miglior rapporto qualità/prezzo.
L'impostazione di specifiche minime e premiali molto stringenti su aspetti geometrici o commerciali rischia di anteporre la conformità formale del prodotto alla qualità sostanziale del servizio di gestione e manutenzione richiesto.
● Quesito: Si invita la Stazione Appaltante a confermare che l'interpretazione dei documenti di gara sarà improntata alla massima apertura, valorizzando le soluzioni
funzionalmente equivalenti che soddisfino le esigenze operative di A.P.M. S.p.A..
In attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti
di seguito si riportano le richieste di chiarimenti inviate nella precedente comunicazione all'interno dell' allegato. Poichè non visibile il corretto carimento dello stesso si riportano integralmente qui sotto:
Con riferimento alla procedura in oggetto, la scrivente società intende sottoporre all’attenzione di codesta Spett.le Stazione Appaltante i seguenti quesiti, formulati al fine di garantire la massima partecipazione e la presentazione di offerte tecniche rispondenti ai principi di efficienza e risultato previsti dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici.
1. Requisiti dimensionali minimi (Art. 2 Capitolato Tecnico)
Il Capitolato Tecnico prevede dimensioni minime dei parcometri pari a H1580 x L420 x P325 mm ±5%. In merito a tale specifica, si osserva quanto segue:
La normativa UNI EN 12414, richiamata nello stesso Capitolato, definisce requisiti di carattere prestazionale (resistenza, sicurezza, usabilità) e non vincoli geometrici fissi, al fine di non precludere l'accesso a soluzioni tecnologiche avanzate che utilizzano form-factor differenti.
L'imposizione di misure millimetriche rischia di porsi in contrasto con l'art. 79, comma 13 del D.Lgs. 36/2023, il quale stabilisce che le specifiche tecniche non possono menzionare prodotti di una fabbricazione determinata che abbiano l'effetto di favorire o eliminare determinati operatori economici.
● Quesito: Si chiede di chiarire se, in virtù del principio di equivalenza, siano ammessi parcometri con dimensioni strutturali diverse, purché rispondenti ai requisiti di resistenza (IK10) e impermeabilità (IP54) richiesti e idonei all'alloggiamento della componentistica interna.
2. Pannello solare "orientabile, senza sporgenze, formando un corpo unico" (Art. 2 Capitolato Tecnico)
Riferimento normativo: Capitolato Tecnico, sezione "REQUISITI MINIMI DEI
PARCOMETRI" — "pannello solare integrato nella struttura del parcometro e orientabile,
senza sporgenze e di dimensioni che si integrano perfettamente formando un corpo unico
●Quesito: Si osserva che tale specifica attiene esclusivamente al design estetico e non alla performance energetica del dispositivo. Si chiede se siano ammessi sistemi di alimentazione solare parimenti efficienti ma con configurazione non integrata "a corpo unico", al fine di non precludere la partecipazione a OE che offrono soluzioni tecnologiche avanzate ma con design differente.
3. Punteggio premiale per dimensione display (Criterio 1.6 Disciplinare)
Il Disciplinare di Gara assegna punteggi tabellari valorizzando esclusivamente i display con diagonale maggiore o uguale a 11 pollici.
Si osserva che la leggibilità e l'interazione utente sono parametri qualitativi che dipendono dalla risoluzione e dalla tecnologia del pannello (es. retroilluminazione TFT Touch, già richiesta come base ) e non esclusivamente dalla dimensione fisica della diagonale.
Un criterio premiale "fisso" basato su una misura specifica, se non supportato da una motivazione tecnica insuperabile, potrebbe configurare un vantaggio selettivo non proporzionato rispetto all'oggetto dell'appalto, in potenziale deroga ai principi di concorrenza e proporzionalità (Art. 3 D.Lgs. 36/2023).
● Quesito: Si chiede se la Stazione Appaltante intenda rimodulare tale criterio, includendo tra le proposte migliorative anche display di dimensioni standard (es. 8' o 9')purché dotati di elevate prestazioni di luminosità e contrasto, garantendo così una più ampia platea di soluzioni equivalenti.
4. Specifica sistema di pagamento POS (Criterio 1.4 Disciplinare)
Nei criteri di valutazione viene menzionata l'implementazione di sistemi POS tipo "Ingenico".
L’art. 79 del Codice vieta il riferimento a marchi o prodotti specifici, salvo eccezioni motivate e accompagnate dalla clausola "o equivalente". Poiché la sicurezza dei pagamenti è garantita dagli standard internazionali (PCI-DSS), l'indicazione di un marchio commerciale appare eccessivamente restrittiva.
● Quesito: Si chiede di confermare che l'indicazione citata sia da intendersi meramente esemplificativa e che verranno valutate con punteggio pieno soluzioni basate su dispositivi POS di altri primari produttori, purché certificati (PCI-DSS) e dotati di tecnologia contactless.
5. Requisiti sui materiali di costruzione (Criterio 1.1 Disciplinare)
La tabella dei punteggi attribuisce 15 punti alla struttura in acciaio zincato e 25 punti alla struttura mista alluminio/acciaio inox.
Tale ripartizione assegna un peso rilevante (10 punti di scarto) a una specifica scelta costruttiva, influenzando significativamente il superamento della soglia di sbarramento di 42 punti.
● Quesito: Si chiede se siano considerati equivalenti altri trattamenti anticorrosione e materiali che garantiscano una durabilità pari o superiore ai 36 mesi di contratto , in linea con l'esigenza della S.A. di minimizzare l'usura dei componenti.
6. Requisiti di Capacità Tecnica (Art. 6.3)
Il Disciplinare richiede l'esecuzione di 5 forniture analoghe negli ultimi 10 anni, citando nell'incipit la formula del "noleggio" , ma definendo poco dopo le forniture analoghe come "fornitura, noleggio e manutenzione
● Quesito: Si chiede di confermare che, ai fini della dimostrazione del requisito, siano considerate valide anche le esperienze maturate in contratti di vendita (fornitura) con contestuale servizio di manutenzione pluriennale, pur in assenza della componente finanziaria del noleggio.
7. Coerenza con il Principio del Risultato (Art. 1 D.Lgs. 36/2023)
Il nuovo Codice pone come guida il Principio del Risultato, inteso come l'affidamento del contratto con il miglior rapporto qualità/prezzo.
L'impostazione di specifiche minime e premiali molto stringenti su aspetti geometrici o commerciali rischia di anteporre la conformità formale del prodotto alla qualità sostanziale del servizio di gestione e manutenzione richiesto.
● Quesito: Si invita la Stazione Appaltante a confermare che l'interpretazione dei documenti di gara sarà improntata alla massima apertura, valorizzando le soluzioni
funzionalmente equivalenti che soddisfino le esigenze operative di A.P.M. S.p.A..
In attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti
18/05/2026 16:35
Risposta
Si riscontra il quesito posto da un operatore economico chiarendo quanto segue:
1. La scelta delle dimensioni minime del parcometro sono dettate dalla necessità di garantire una maggiore solidità dell’installazione, una maggiore ampiezza del vano interno e una migliore visibilità da parte dell’utenza che deve poter rintracciare il parcometro più vicino al fine di procedere con il pagamento della sosta; si conferma che le misure indicate sono da intendersi come misure minime, ammettendo anche misure del 5% inferiori ai valori indicati. Non saranno ammessi parcometri con dimensioni strutturali inferiori a quanto indicato.
2. La stazione appaltante ha indicato l’esigenza di una installazione integrata del pannello solare a garanzia di maggiore robustezza dell’apparato Non saranno ammessi parcometri con installazione del pannello solare non integrata a corpo unico
3. Il criterio premiale relativo al display superiore agli 11 pollici è stato inserito in quanto un display più ampio facilita la leggibilità delle varie indicazioni da parte dell’utenza che deve procedere con il pagamento della sosta; non saranno assegnati punteggi premiali per display inferiori a 11”
4. L’APM ha consolidate esperienze nella configurazione di POS di tipo “Ingenico”; la commissione valuterà la rispondenza di terminali POS equivalenti per l’assegnazione del punteggio premiale
5. L’APM ritiene che per apparecchiature esposte ad agenti atmosferici ed altri agenti corrosivi sia necessario l’utilizzo di materiali pregiati come l’acciaio inox e l’alluminio. si conferma l’assegnazione di punteggi premiali per offerte con costruzione in acciaio zincato (15 punti) e alluminio/acciaio inox (25 punti)
6. Si conferma che ai fini del requisito art. 6.3 del Disciplinare “sono considerati validi anche servizi comprendenti una o più delle attività sopra indicate” (fornitura, noleggio e manutenzione di parcometri), purché attinenti a fornitura e manutenzione dei sistemi di pagamento della sosta
7. Si conferma che l'interpretazione dei documenti di gara sarà improntata alla massima apertura nel rispetto dei requisiti minimi indicati, valorizzando le soluzioni funzionalmente equivalenti che soddisfino le esigenze operative di A.P.M. S.p.A.
1. La scelta delle dimensioni minime del parcometro sono dettate dalla necessità di garantire una maggiore solidità dell’installazione, una maggiore ampiezza del vano interno e una migliore visibilità da parte dell’utenza che deve poter rintracciare il parcometro più vicino al fine di procedere con il pagamento della sosta; si conferma che le misure indicate sono da intendersi come misure minime, ammettendo anche misure del 5% inferiori ai valori indicati. Non saranno ammessi parcometri con dimensioni strutturali inferiori a quanto indicato.
2. La stazione appaltante ha indicato l’esigenza di una installazione integrata del pannello solare a garanzia di maggiore robustezza dell’apparato Non saranno ammessi parcometri con installazione del pannello solare non integrata a corpo unico
3. Il criterio premiale relativo al display superiore agli 11 pollici è stato inserito in quanto un display più ampio facilita la leggibilità delle varie indicazioni da parte dell’utenza che deve procedere con il pagamento della sosta; non saranno assegnati punteggi premiali per display inferiori a 11”
4. L’APM ha consolidate esperienze nella configurazione di POS di tipo “Ingenico”; la commissione valuterà la rispondenza di terminali POS equivalenti per l’assegnazione del punteggio premiale
5. L’APM ritiene che per apparecchiature esposte ad agenti atmosferici ed altri agenti corrosivi sia necessario l’utilizzo di materiali pregiati come l’acciaio inox e l’alluminio. si conferma l’assegnazione di punteggi premiali per offerte con costruzione in acciaio zincato (15 punti) e alluminio/acciaio inox (25 punti)
6. Si conferma che ai fini del requisito art. 6.3 del Disciplinare “sono considerati validi anche servizi comprendenti una o più delle attività sopra indicate” (fornitura, noleggio e manutenzione di parcometri), purché attinenti a fornitura e manutenzione dei sistemi di pagamento della sosta
7. Si conferma che l'interpretazione dei documenti di gara sarà improntata alla massima apertura nel rispetto dei requisiti minimi indicati, valorizzando le soluzioni funzionalmente equivalenti che soddisfino le esigenze operative di A.P.M. S.p.A.
11/05/2026 11:20
Quesito #4
“OGGETTO: Ulteriore richiesta di chiarimenti e contestazione specifiche tecniche – Procedura di gara fornitura parcometri Comune di Macerata
Con riferimento ai precedenti chiarimenti richiesti ed alla risposta fornita da codesta Stazione Appaltante, si rileva che le motivazioni addotte risultano del tutto generiche, non supportate da alcun elemento tecnico oggettivo e non idonee a giustificare specifiche dimensionali così puntuali e restrittive.
Si chiede pertanto di chiarire quanto segue:
Quali siano le specifiche esigenze tecnico-funzionali del Comune di Macerata che renderebbero indispensabile l’installazione di parcometri aventi esclusivamente dimensioni minime pari a H1580 x L420 x P325 mm con tolleranza massima del 5%.Per quale ragione tutti gli altri parcometri attualmente presenti sul mercato italiano, utilizzati ordinariamente presso numerose amministrazioni pubbliche, non sarebbero idonei all’utilizzo presso il Comune di Macerata.Quali siano le ragioni tecniche per le quali i parcometri installati in principali città italiane quali Roma, Milano, Torino, nonché in realtà territorialmente e dimensionalmente analoghe come Ancona e Pesaro, non risultino adeguati alle esigenze della Stazione Appaltante.Considerato che le dimensioni richieste risultano significativamente superiori rispetto agli standard normalmente adottati nel mercato nazionale e che, generalmente, le amministrazioni richiedono dispositivi a ridotto impatto visivo nel contesto urbano, si chiede di chiarire per quale specifica esigenza urbanistica, funzionale o tecnica il Comune di Macerata richieda apparecchiature di tali dimensioni.Si evidenzia inoltre che le caratteristiche dimensionali richieste risultano sostanzialmente coincidenti con quelle di uno specifico modello riconducibile ad un determinato produttore storico non più operativo sul mercato italiano da molti anni. Si chiede pertanto di chiarire:se il parcometro offerto debba essere già omologato in Italia alla data di presentazione dell’offerta;se siano ammesse soluzioni equivalenti ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. 36/2023;se la Stazione Appaltante intenda accettare apparecchiature aventi differenti dimensioni ma equivalenti sotto il profilo prestazionale e funzionale.
6. Con riferimento ai termini di consegna previsti entro sei mesi dall’aggiudicazione, si chiede di chiarire le motivazioni tecniche ed organizzative alla base di una tempistica così estesa, considerato che il mercato normalmente garantisce forniture analoghe in tempi significativamente inferiori, spesso entro 60 giorni, e che molte stazioni appaltanti attribuiscono addirittura punteggi premiali alla riduzione dei tempi di consegna.
7. In merito al punto in cui è stato risposto che “la partecipazione alla procedura di gara è aperta a produttori, rivenditori, installatori e manutentori, quindi la platea di operatori economici che possono partecipare alla procedura si può ritenere ampia”, si evidenzia e si ribadisce che il produttore che può partecipare è solo uno e pertanto non è corretto il termine ”produttori”, inoltre rivenditori, installatori e manutentori non partecipano mai a Gare dove si presenta un produttore per ovvie ragioni di impossibilità economica di competere con lo stesso. Di conseguenza questa Gara è dedicata ad un unico concorrente.
Si rileva inoltre che le motivazioni addotte nella precedente risposta (“maggiore solidità”, “maggiore ampiezza del vano interno”, “migliore visibilità”) appaiono formulate in termini astratti e non dimostrano in alcun modo la necessità di imporre specifiche dimensionali coincidenti con un unico prodotto presente sul mercato.
Si evidenzia altresì che:
la norma UNI EN 12414:2020 non prevede alcun requisito dimensionale minimo;l’art. 68 del D.Lgs. 36/2023 vieta specifiche tecniche idonee a restringere artificiosamente la concorrenza;la giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato ha più volte affermato che le specifiche tecniche devono essere proporzionate, motivate e tali da consentire la partecipazione di soluzioni equivalenti.
Pertanto, si invita nuovamente codesta Stazione Appaltante a modificare la lex specialis di gara eliminando:
l’obbligo di specifiche dimensioni minime del parcometro;il criterio premiale relativo al display superiore a 11 pollici;
ovvero, in subordine, a chiarire espressamente che saranno accettate soluzioni equivalenti sotto il profilo tecnico e funzionale.
In difetto, lo scrivente operatore si riserva di segnalare le criticità sopra evidenziate all’ANAC ed alle ulteriori autorità competenti per le valutazioni di rispettiva competenza.”
Con riferimento ai precedenti chiarimenti richiesti ed alla risposta fornita da codesta Stazione Appaltante, si rileva che le motivazioni addotte risultano del tutto generiche, non supportate da alcun elemento tecnico oggettivo e non idonee a giustificare specifiche dimensionali così puntuali e restrittive.
Si chiede pertanto di chiarire quanto segue:
Quali siano le specifiche esigenze tecnico-funzionali del Comune di Macerata che renderebbero indispensabile l’installazione di parcometri aventi esclusivamente dimensioni minime pari a H1580 x L420 x P325 mm con tolleranza massima del 5%.Per quale ragione tutti gli altri parcometri attualmente presenti sul mercato italiano, utilizzati ordinariamente presso numerose amministrazioni pubbliche, non sarebbero idonei all’utilizzo presso il Comune di Macerata.Quali siano le ragioni tecniche per le quali i parcometri installati in principali città italiane quali Roma, Milano, Torino, nonché in realtà territorialmente e dimensionalmente analoghe come Ancona e Pesaro, non risultino adeguati alle esigenze della Stazione Appaltante.Considerato che le dimensioni richieste risultano significativamente superiori rispetto agli standard normalmente adottati nel mercato nazionale e che, generalmente, le amministrazioni richiedono dispositivi a ridotto impatto visivo nel contesto urbano, si chiede di chiarire per quale specifica esigenza urbanistica, funzionale o tecnica il Comune di Macerata richieda apparecchiature di tali dimensioni.Si evidenzia inoltre che le caratteristiche dimensionali richieste risultano sostanzialmente coincidenti con quelle di uno specifico modello riconducibile ad un determinato produttore storico non più operativo sul mercato italiano da molti anni. Si chiede pertanto di chiarire:se il parcometro offerto debba essere già omologato in Italia alla data di presentazione dell’offerta;se siano ammesse soluzioni equivalenti ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. 36/2023;se la Stazione Appaltante intenda accettare apparecchiature aventi differenti dimensioni ma equivalenti sotto il profilo prestazionale e funzionale.
6. Con riferimento ai termini di consegna previsti entro sei mesi dall’aggiudicazione, si chiede di chiarire le motivazioni tecniche ed organizzative alla base di una tempistica così estesa, considerato che il mercato normalmente garantisce forniture analoghe in tempi significativamente inferiori, spesso entro 60 giorni, e che molte stazioni appaltanti attribuiscono addirittura punteggi premiali alla riduzione dei tempi di consegna.
7. In merito al punto in cui è stato risposto che “la partecipazione alla procedura di gara è aperta a produttori, rivenditori, installatori e manutentori, quindi la platea di operatori economici che possono partecipare alla procedura si può ritenere ampia”, si evidenzia e si ribadisce che il produttore che può partecipare è solo uno e pertanto non è corretto il termine ”produttori”, inoltre rivenditori, installatori e manutentori non partecipano mai a Gare dove si presenta un produttore per ovvie ragioni di impossibilità economica di competere con lo stesso. Di conseguenza questa Gara è dedicata ad un unico concorrente.
Si rileva inoltre che le motivazioni addotte nella precedente risposta (“maggiore solidità”, “maggiore ampiezza del vano interno”, “migliore visibilità”) appaiono formulate in termini astratti e non dimostrano in alcun modo la necessità di imporre specifiche dimensionali coincidenti con un unico prodotto presente sul mercato.
Si evidenzia altresì che:
la norma UNI EN 12414:2020 non prevede alcun requisito dimensionale minimo;l’art. 68 del D.Lgs. 36/2023 vieta specifiche tecniche idonee a restringere artificiosamente la concorrenza;la giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato ha più volte affermato che le specifiche tecniche devono essere proporzionate, motivate e tali da consentire la partecipazione di soluzioni equivalenti.
Pertanto, si invita nuovamente codesta Stazione Appaltante a modificare la lex specialis di gara eliminando:
l’obbligo di specifiche dimensioni minime del parcometro;il criterio premiale relativo al display superiore a 11 pollici;
ovvero, in subordine, a chiarire espressamente che saranno accettate soluzioni equivalenti sotto il profilo tecnico e funzionale.
In difetto, lo scrivente operatore si riserva di segnalare le criticità sopra evidenziate all’ANAC ed alle ulteriori autorità competenti per le valutazioni di rispettiva competenza.”
18/05/2026 16:39
Risposta
Si riscontra il quesito posto da un operatore economico chiarendo quanto segue:
1. In tema di appalti pubblici di forniture, i principi di trasparenza e parità di trattamento non impongono alla stazione appaltante di indicare specificatamente, nei documenti di gara, le giustificazioni oggettive poste a base delle singole specifiche tecniche prescelte.
2. Altre amministrazioni pubbliche possono avere esigenze diverse da quelle di questa Stazione Appaltante
3. In tema di appalti pubblici di forniture, i principi di trasparenza e parità di trattamento non impongono alla stazione appaltante di indicare specificatamente, nei documenti di gara, le giustificazioni oggettive poste a base delle singole specifiche tecniche prescelte.
4. In tema di appalti pubblici di forniture, i principi di trasparenza e parità di trattamento non impongono alla stazione appaltante di indicare specificatamente, nei documenti di gara, le giustificazioni oggettive poste a base delle singole specifiche tecniche prescelte.
5. Chiarimenti:
· Il parcometro offerto deve essere già omologato in Italia alla data di presentazione dell’offerta
· Saranno ammesse soluzioni equivalenti su giudizio della commissione giudicatrice, qualora la conformità sia desumibile dalla documentazione tecnica
· Saranno ammesse soluzioni equivalenti su giudizio della commissione giudicatrice, qualora la conformità sia desumibile dalla documentazione tecnica
6. I termini di consegna sono dettati dall’esigenza della Stazione Appaltante di effettuare i lavori edili di predisposizione dei basamenti dei nuovi parcometri.
Sono state effettuate delle verifiche da cui è emerso che i produttori presenti sono più di uno
1. In tema di appalti pubblici di forniture, i principi di trasparenza e parità di trattamento non impongono alla stazione appaltante di indicare specificatamente, nei documenti di gara, le giustificazioni oggettive poste a base delle singole specifiche tecniche prescelte.
2. Altre amministrazioni pubbliche possono avere esigenze diverse da quelle di questa Stazione Appaltante
3. In tema di appalti pubblici di forniture, i principi di trasparenza e parità di trattamento non impongono alla stazione appaltante di indicare specificatamente, nei documenti di gara, le giustificazioni oggettive poste a base delle singole specifiche tecniche prescelte.
4. In tema di appalti pubblici di forniture, i principi di trasparenza e parità di trattamento non impongono alla stazione appaltante di indicare specificatamente, nei documenti di gara, le giustificazioni oggettive poste a base delle singole specifiche tecniche prescelte.
5. Chiarimenti:
· Il parcometro offerto deve essere già omologato in Italia alla data di presentazione dell’offerta
· Saranno ammesse soluzioni equivalenti su giudizio della commissione giudicatrice, qualora la conformità sia desumibile dalla documentazione tecnica
· Saranno ammesse soluzioni equivalenti su giudizio della commissione giudicatrice, qualora la conformità sia desumibile dalla documentazione tecnica
6. I termini di consegna sono dettati dall’esigenza della Stazione Appaltante di effettuare i lavori edili di predisposizione dei basamenti dei nuovi parcometri.
Sono state effettuate delle verifiche da cui è emerso che i produttori presenti sono più di uno
11/05/2026 11:53
Quesito #5
Con riferimento alla procedura in oggetto si richiedono i seguenti chiarimenti:
1) Con riferimento ai requisiti minimi dei parcometri di cui all’art. 2 del Capitolato si chiede di voler confermare che i parcometri oggetto di fornitura debbano rispondere alla normativa CE UNI EN 12414:2020 e conseguente essere approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti conformemente a tale norma.
2) Richiamato l’obbligo per la PA, per i gestori di servizi pubblici e per le società a controllo pubblico di utilizzare esclusivamente servizi qualificati e pubblicati su ACN Marketplace, in coerenza con le Circolari AgID n. 2 e n. 3/2018, si chiede di voler confermare che il sistema software di gestione e centralizzazione dei parcometri, fornito in modalità Cloud SaaS, debba essere iscritto e qualificato al Marketplace ACN, come richiesto dalla normativa vigente.
3) Come previsto all’art. 6 del Capitolato, si chiede di voler confermare che resta a carico della SA la predisposizione dei basamenti per il posizionamento e fissaggio dei parcometri.
4) Si chiede infine di fornire chiarimenti in ordine alle modalità concrete di applicazione della griglia valutativa prevista dall'art. 18.2 del Disciplinare con riguardo al sub-criterio 2.2 — "Tempi di intervento" — al quale sono attribuiti 12 dei 20 punti previsti per il macro-criterio "Manutenzione". Il Disciplinare stabilisce che ciascun commissario attribuirà discrezionalmente un coefficiente variabile da zero a uno, articolato secondo sei livelli valutativi (da "irrilevante" a "eccellente"), i cui descrittori fanno riferimento a categorie di tipo qualitativo quali la "rispondenza alle esigenze dell'Amministrazione", la presenza di "soluzioni ed elementi tecnici ad elevati livelli" e, per il livello massimo, di "soluzioni ed elementi tecnici innovativi con caratteri di originalità". Il sub-criterio in questione ha tuttavia ad oggetto parametri quantitativi e misurabili: i tempi massimi garantiti in ore per l'intervento tecnico di riparazione guasto, i tempi massimi garantiti in giorni per la sostituzione o il ripristino di parti danneggiate per causa esterna, e i tempi massimi garantiti in ore per la riprogrammazione dei profili tariffari. Si tratta, per definizione, di valori numerici che i concorrenti sono chiamati a dichiarare nella propria offerta tecnica. Si osserva che l'applicazione di un coefficiente discrezionale a un parametro numerico direttamente misurabile — quale è un tempo espresso in ore o in giorni — non appare idonea a garantire il rispetto del principio di par condicio tra i concorrenti, sancito dall'art. 1 del D.lgs. 36/2023 quale principio fondante dell'intera disciplina delle procedure ad evidenza pubblica. La discrezionalità valutativa trova la propria giustificazione nei casi in cui gli elementi dell'offerta tecnica non siano riducibili a grandezze oggettivamente confrontabili, e in cui la commissione sia chiamata a esprimere un apprezzamento di tipo tecnico-qualitativo su soluzioni non omogenee. Quando, per contro, il parametro oggetto di valutazione è già di per sé un numero — e per di più un numero che i concorrenti sono tenuti a dichiarare esplicitamente nell'offerta — l'introduzione di una componente soggettiva nel procedimento di attribuzione del punteggio rischia di determinare esiti valutativi non uniformi tra offerte che presentino dati numerici identici o sostanzialmente equivalenti, a seconda della diversa sensibilità dei singoli commissari. Una simile evenienza non è compatibile con il principio di trasparenza e con l'obbligo di predeterminazione dei criteri valutativi che presidia l'intero sistema di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Per le ragioni esposte, si chiede alla Stazione Appaltante di chiarire se, in sede di valutazione del sub-criterio 2.2, la Commissione giudicatrice farà riferimento a soglie temporali predeterminate — vale a dire a specifici intervalli di ore o di giorni corrispondenti a ciascun livello della griglia valutativa —chiedendo che tali soglie vengano rese note a tutti i concorrenti prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, così da consentire a ciascun operatore economico di formulare la propria proposta tecnica con piena consapevolezza dei criteri di conversione del dato numerico in coefficiente.
1) Con riferimento ai requisiti minimi dei parcometri di cui all’art. 2 del Capitolato si chiede di voler confermare che i parcometri oggetto di fornitura debbano rispondere alla normativa CE UNI EN 12414:2020 e conseguente essere approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti conformemente a tale norma.
2) Richiamato l’obbligo per la PA, per i gestori di servizi pubblici e per le società a controllo pubblico di utilizzare esclusivamente servizi qualificati e pubblicati su ACN Marketplace, in coerenza con le Circolari AgID n. 2 e n. 3/2018, si chiede di voler confermare che il sistema software di gestione e centralizzazione dei parcometri, fornito in modalità Cloud SaaS, debba essere iscritto e qualificato al Marketplace ACN, come richiesto dalla normativa vigente.
3) Come previsto all’art. 6 del Capitolato, si chiede di voler confermare che resta a carico della SA la predisposizione dei basamenti per il posizionamento e fissaggio dei parcometri.
4) Si chiede infine di fornire chiarimenti in ordine alle modalità concrete di applicazione della griglia valutativa prevista dall'art. 18.2 del Disciplinare con riguardo al sub-criterio 2.2 — "Tempi di intervento" — al quale sono attribuiti 12 dei 20 punti previsti per il macro-criterio "Manutenzione". Il Disciplinare stabilisce che ciascun commissario attribuirà discrezionalmente un coefficiente variabile da zero a uno, articolato secondo sei livelli valutativi (da "irrilevante" a "eccellente"), i cui descrittori fanno riferimento a categorie di tipo qualitativo quali la "rispondenza alle esigenze dell'Amministrazione", la presenza di "soluzioni ed elementi tecnici ad elevati livelli" e, per il livello massimo, di "soluzioni ed elementi tecnici innovativi con caratteri di originalità". Il sub-criterio in questione ha tuttavia ad oggetto parametri quantitativi e misurabili: i tempi massimi garantiti in ore per l'intervento tecnico di riparazione guasto, i tempi massimi garantiti in giorni per la sostituzione o il ripristino di parti danneggiate per causa esterna, e i tempi massimi garantiti in ore per la riprogrammazione dei profili tariffari. Si tratta, per definizione, di valori numerici che i concorrenti sono chiamati a dichiarare nella propria offerta tecnica. Si osserva che l'applicazione di un coefficiente discrezionale a un parametro numerico direttamente misurabile — quale è un tempo espresso in ore o in giorni — non appare idonea a garantire il rispetto del principio di par condicio tra i concorrenti, sancito dall'art. 1 del D.lgs. 36/2023 quale principio fondante dell'intera disciplina delle procedure ad evidenza pubblica. La discrezionalità valutativa trova la propria giustificazione nei casi in cui gli elementi dell'offerta tecnica non siano riducibili a grandezze oggettivamente confrontabili, e in cui la commissione sia chiamata a esprimere un apprezzamento di tipo tecnico-qualitativo su soluzioni non omogenee. Quando, per contro, il parametro oggetto di valutazione è già di per sé un numero — e per di più un numero che i concorrenti sono tenuti a dichiarare esplicitamente nell'offerta — l'introduzione di una componente soggettiva nel procedimento di attribuzione del punteggio rischia di determinare esiti valutativi non uniformi tra offerte che presentino dati numerici identici o sostanzialmente equivalenti, a seconda della diversa sensibilità dei singoli commissari. Una simile evenienza non è compatibile con il principio di trasparenza e con l'obbligo di predeterminazione dei criteri valutativi che presidia l'intero sistema di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Per le ragioni esposte, si chiede alla Stazione Appaltante di chiarire se, in sede di valutazione del sub-criterio 2.2, la Commissione giudicatrice farà riferimento a soglie temporali predeterminate — vale a dire a specifici intervalli di ore o di giorni corrispondenti a ciascun livello della griglia valutativa —chiedendo che tali soglie vengano rese note a tutti i concorrenti prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, così da consentire a ciascun operatore economico di formulare la propria proposta tecnica con piena consapevolezza dei criteri di conversione del dato numerico in coefficiente.
18/05/2026 16:40
Risposta
Si riscontra il quesito posto da un operatore economico chiarendo quanto segue:
1. Si conferma che i parcometri oggetto di fornitura devono rispondere alla normativa CE UNI EN 12414:2020 e conseguentemente essere approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti conformemente a tale norma
2. Questa Stazione Appaltante non rientra tra i soggetti obbligati al rispetto di quanto disposto dall’art. 33-septies del DL 179/2012 e s.m.i. e quindi non è obbligata a verificare nel marketplace ACN la qualificazione dei servizi cloud affidati
3. Si conferma che resta a carico della Stazione Appaltante la predisposizione dei basamenti dei parcometri
4. Per quanto riguarda assegnazione dei punteggi del criterio 2.2 la Commissione Giudicatrice valuterà, in base a quanto esposto nella Relazione Tecnica presentata dall’Operatore Economico, le modalità di organizzazione e di prestazione del servizio di manutenzione offerte dallo stesso OE
1. Si conferma che i parcometri oggetto di fornitura devono rispondere alla normativa CE UNI EN 12414:2020 e conseguentemente essere approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti conformemente a tale norma
2. Questa Stazione Appaltante non rientra tra i soggetti obbligati al rispetto di quanto disposto dall’art. 33-septies del DL 179/2012 e s.m.i. e quindi non è obbligata a verificare nel marketplace ACN la qualificazione dei servizi cloud affidati
3. Si conferma che resta a carico della Stazione Appaltante la predisposizione dei basamenti dei parcometri
4. Per quanto riguarda assegnazione dei punteggi del criterio 2.2 la Commissione Giudicatrice valuterà, in base a quanto esposto nella Relazione Tecnica presentata dall’Operatore Economico, le modalità di organizzazione e di prestazione del servizio di manutenzione offerte dallo stesso OE